ENBIT

Statuto dell'Enbit


Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile.
Visto il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione dei servizi e del Turismo, in cui è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale, è approvato il seguente

 

STATUTO

Dell'Ente Bilaterale del terziario della distribuzione dei servizi e del turismo della Provincia Autonoma di Bolzano
(Enbit - Alto Adige)

 

Art. 1 - Denominazione
E' costituita ad iniziativa della Confesercenti dell’Alto Adige e delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori ASGB Commercio, FILCAMS CGIL/AGB, FISASCAT SGB/CISL, UILTuCS UIL/SGK, una associazione avente la denominazione "Enbit - Alto Adige".

 

Art. 2 - Natura Giuridica
L'Enbit - Alto Adige ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

 

Art. 3 - Durata
La durata dell'Enbit -Alto Adige è a tempo indeterminato.

 

Art. 4 - Sede
L'Enbit – Alto Adige ha sede a Bolzano in via Roma, 80/A presso la Confesercenti dell’Alto Adige.

Art. 5 - Soci
Sono soci dell'Enbit - Alto Adige, la Confesercenti dell’Alto Adige e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori ASGB Commercio, FILCAMS CGIL/AGB, UILTuCS UIL/SGK, FISASCAT SGB/CISL.

 

Art.5 bis – Soci beneficiari
Sono iscritti all’Enbit-Alto Adige tutti i dipendenti delle aziende, e le aziende stesse, associate alla Confesercenti dell’Alto Adige o comunque, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1999 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione dei servizi e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo del 22 luglio 2003 e successivi rinnovi, e che sono in regola con il versamento delle quote all’Enbit – Alto Adige e delle quote di assistenza contrattuale (CO.RE.SI.) come stabilite dai CCNNLL.

 

Art. 6 - Scopi
L'Enbit – Alto Adige ha i seguenti scopi:

  • a) istituire l'Osservatorio Provinciale come previsto dai CCNNLL terziario e turismo;
  • b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e gli altri Enti competenti;
  • c) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei/delle lavoratori/lavoratrici, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
  • d) svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, designate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti i CCNNLL, le funzioni previste dai CCNNLL terziario e turismo.
  • e) promuovere e sviluppare iniziative a carattere sociale a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici dipendenti, quali mutualizzazione degli istituti previsti dai Ccnnll, dall’accordo territoriale di secondo livello ed iniziative di sostegno al reddito che siano concordate dalle parti costituenti;
  • f) svolgere, in materia di apprendistato, le funzioni ad esso affidate;
  • g) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato;
  • h) assolvere altri compiti previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria;
  • i) provvedere al sostegno del reddito dei/delle lavoratori/lavoratrici coinvolti in processi di ristrutturazioni e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuta a chiusura temporanea dell’azienda, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
  • j) l’Enbit – Alto Adige, oltre ai compiti previsti dallo statuto, coordina, raccoglie ed elabora i dati anche utili per la determinazione dei parametri necessari all’erogazione del salario variabile del secondo livello territoriale;

L’attuazione degli scopi sopra definiti, sarà disciplinata dal regolamento dell’Enbit – Alto Adige.
E’ facoltà delle parti costituenti richiedere la revisione del regolamento, con preavviso di almeno 6 mesi.

 

Art. 7 - Finanziamenti
L'Enbit – Alto Adige è finanziato dalle quote contrattuali versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione dei servizi e del turismo.
La quota a carico dei/delle dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'Enbit - Alto Adige, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel Regolamento.
Le risorse dell'Enbit – Alto Adige saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6.

 

Art. 8 - Organi
Sono organi dell'Enbit – Alto Adige
 

  • l'Assemblea
  • il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Collegio dei Revisori

Art. 9 - Assemblea
L'Assemblea è composta da 16 delegati, di cui 8 in rappresentanza della Confesercenti dell’Alto Adige e dalla stessa designati e 8 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei/delle lavoratori/lavoratrici, di cui 2 designati dalla ASGB Commercio, 2 designati dalla FILCAMS CGIL/AGB, 2 designati dalla UILTuCS UIL/SGK e 2 della FISASCAT SGB/CISL.
I componenti dell'Assemblea durano in carica due anni.
E' consentito ad ogni Organizzazione di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del bienno, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

 

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea:

  • eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
  • eleggere gli ulteriori 6 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
  • provvedere all'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo dell'Enbit –Alto Adige;
  • deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 6 del presente Statuto;
  • deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Revisori;
  • svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
  • approvare i verbali delle proprie riunioni;
  • modificare il presente statuto.

Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Enbit - Alto Adige almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio per l'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo.
L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti o dal Presidente o dal Collegio dei Revisori.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Enbit – Alto Adige o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente.
Al Presidente dell'Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione e la direzione dello svolgimento della seduta.
Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i componenti intervenuti.
L'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti presenti.
Ciascun componente ha un voto.

 

Art. 12 - Presidente
Il Presidente dell'Enbit – Alto Adige viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i componenti designati dalla Confesercenti dell’Alto Adige e la volta successiva tra quelli designati dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori.
Il Presidente dura in carica per un biennio.
Qualora nel corso del biennio il Presidente debba essere sostituito, il nuovo Presidente, espressione della medesima parte, dura in carica fino alla scadenza del biennio.
Spetta al Presidente dell'Enbit - Alto Adige di:

  • rappresentare l'Enbit - Alto Adige di fronte a terzi e stare in giudizio;
  • promuovere le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
  • sovraintendere all'applicazione del presente Statuto;
  • dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  • svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha firma sociale, che può delegare al Vice Presidente.

 

Art. 13 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell'Enbit - Alto Adige viene eletto dall'Assemblea tra i componenti di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

 

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di otto consiglieri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

  • a) il Presidente dell'Enbit – Alto Adige;
  • b) il Vice Presidente dell'Enbit – Alto Adige;
  • c) tre consiglieri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti designati dalla Confesercenti dell’Alto Adige.
  • d) tre Consiglieri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni.

 

Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

  • vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
  • vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'Enbit – Alto Adige o ad esso affidate e riferirne all'Assemblea;
  • regolare lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Enbit – Alto Adige;
  • provvedere alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • assumere e licenziare il personale dell'Enbit – Alto Adige e regolarne il trattamento economico;
  • predisporre i regolamenti interni dell'Enbit – Alto Adige e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
  • riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
  • approvare i verbali delle proprie riunioni;
  • disciplinare i vari interventi ed iniziative previsti dall’Art. 6 approvandone i relativi progetti generali e particolari;
  • provvedere alla riscossione, ai versamenti ed agli accantonamenti delle risorse dell’Enbit - Alto Adige nei modi,nelle forme e nei tempi da esso deliberati;
  • provvedere sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati nell’art.6;
  • promuovere provvedimenti amministrativi e/o giudiziari nell’interesse dell’Enbit – Alto Adige.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre componenti del Consiglio o dal Presidente.
La convocazione del Consiglio è effettuata con avviso scritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Enbit - Alto Adige.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei membri.
Le delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno sei componenti.

 

Art.17 - Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre componenti così designati:
uno dalla Confesercenti dell’Alto Adige, uno dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso.
I Revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori avrà il compito di seguire le attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Enbit - Alto Adige con ogni potere di accertamento e d’ispezione riferendo al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio.
Esso dovrà riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
I Revisori potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

 

Art. 18 - Il patrimonio dell'Enbit.
Le disponibilità dell'Enbit - Alto Adige sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7 e dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi.
Costituiscono, inoltre, patrimonio dell'Enbit – Alto Adige le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Enbit – Alto Adige ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione dei servizi e del turismo, il patrimonio dell'Enbit – Alto Adige è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Enbit – Alto Adige è quello del "Fondo Comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.
I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Enbit – Alto Adige sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi altra causa.
E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Enbit – Alto Adige di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 19 - Compensi - spese di impianto e gestione
I compensi sono definiti nel Regolamento dell’Enbit – Alto Adige.
Per le spese di impianto e di gestione l'Enbit - Alto Adige potrà avvalersi della disponibilità di cui all'art. 18.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione a qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal Presidente o dal Vice Presidente.

 

Art. 20 - Esercizio e bilancio
Gli esercizi finanziari dell'Enbit – Alto Adige hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del conto consuntivo dell'anno precedente e dello stato di previsione.
Il conto consuntivo e lo stato di previsione dovranno essere approvati dall'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

 

Art. 21 - Scioglimento
Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo l'intero patrimonio dell'Enbit - Alto Adige, una volta proceduto all'integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea o per fini di pubblica utilità.
In caso di scioglimento le organizzazioni socie dell'Enbit – Alto Adige provvederanno a nominare uno o più liquidatori.

 

Art. 22 - Regolamento delle attività dell'Enbit – Alto Adige
Le attività dell'Enbit – Alto Adige ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

 

Art. 23 - Foro Competente
Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bolzano.

 

Art. 24 Cessazione dall’adesione
L’iscrizione all’ Enbit – Alto Adige cessa con:

  • a) la cessazione dell’attività propria dell’azienda;
  • b) l’adozione ed applicazione di CCNL diverso da quelli previsti dal presente Statuto;
  • c) l’esclusione, disposta dal Consiglio di Amministrazione, in presenza di mancata contribuzione, o di morosità, o di altre gravi mancanze dei Soci beneficiari nei confronti dell’Enbit – Alto Adige;
    In caso di cessazione dall’adesione, i Soci beneficiari non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall’adesione all’ Enbit – Alto Adige.

Art. 25 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente quelle in materia di associazioni di tendenza senza scopo di lucro.
In ogni caso, per solidale ed irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e del turismo.
Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il contratto o a livello territoriale.


Bolzano, 28 novembre 2003