ENBIT

Regolamento dell'Enbit


Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile.
Visti i contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione dei servizi e del Turismo, in cui è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale;
Visto l'articolo 15 dello statuto dell'Ente Bilaterale del terziario della distribuzione dei servizi e del turismo della Provincia Autonoma di Bolzano – Enbit – Alto Adige che designa il Consiglio direttivo a predisporre il regolamento interno dell'Ente;
Vista la delibera dell'Assemblea di data 28 novembre 2003 che ha approvato all'unanimità il progetto di regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione , è approvato il seguente


REGOLAMENTO

Dell'Ente Bilaterale del terziario della distribuzione, dei servizi e del turismo della Provincia di Bolzano
Enbit - Alto Adige


Art. 1 - Denominazione
E' costituita ad iniziativa della Confesercenti dell’Alto Adige e delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori ASGB Commercio, FILCAMS CGIL/AGB, FISASCAT SGB/CISL, UILTuCS UIL/SGK, una associazione avente la denominazione "Enbit -Alto Adige"

Art. 2 - Natura Giuridica
L'Enbit – Alto Adige ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Enbit – Alto Adige è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Sede
L'Enbit – Alto Adige ha sede in via Roma 80 a Bolzano presso la Confesercenti dell’Alto Adige.

Art. 5 - Finanziamenti
L'Enbit – Alto Adige è finanziato dalle quote contrattuali versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione dei servizi e del turismo.
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'Enbit – Alto Adige, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel Regolamento.
Le risorse dell'Enbit – Alto Adige saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative previste dallo Statuto all'art. 6.
Il contributo da destinare in favore dell'Enbit – Alto Adige è stabilito, come previsto dai CCNL per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,10 % a carico del lavoratore su paga base e contingenza dal 1 gennaio 2011. Per i dipendenti di aziende del Turismo, nella misura dello 0,20% a carico dell’azienda e dello 0,20% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Il contributo, come sopra quantificato, dovrà essere trattenuto mensilmente e versato con periodicità semestrale, prendendo quale base di computo le retribuzioni del semestre solare. Il termine di versamento del contributo viene fissato lo stesso giorno in cui debbono essere versate le ritenute d'imposta alla fonte, 1’ semestre 16/07 e 2’ semestre 16/01 anno successivo.
La decorrenza del contributo è il 01 gennaio 2004. Il versamento da parte dell'Azienda, la quale dovrà provvedere a versare sia la quota a proprio carico che quella a carico del/della dipendente, dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 1103278 Abi 5856 Cab 11603 – Banca Popolare dell’Alto Adige Ag. Via Roma, 45 – Bolzano.
Si rammenta che l'azienda che ometta di versare le suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% della paga base e contingenza in riferimento al CCNL terziario della distribuzione dei servizi e 0,20% in riferimento al CCNL turismo. Tale elemento viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.


Art. 6 - Patrimonio dell'Enbit - Alto Adige
I versamenti di cui al comma precedente costituiscono il patrimonio dell'Enbit – Alto Adige che verrà gestito dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art.7 Compensi e rimborsi spese
Non si darà luogo ad alcun compenso e/o rimborso spese a persone fisiche con la qualifica e/o l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente, membro del Collegio dei Revisori con esclusione del suo Presidente.
Si procederà invece a rimborsi ai Soci fondatori per i costi sostenuti per gestire l’attività dell’Ente Bilaterale tramite le persone fisiche delegate fiduciariamente a svolgere le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
 



Bolzano , 28 novembre 2003